Circolare 03/2015-P del 06.03.2015
Con la circolare INPS n.17 del 29/01/2015 diviene operativo il nuovo esonero contributivo previdenziale per le assunzioni a tempo indeterminato stabilito dal comma 118 della legge di stabilità 2015.
L’esonero è applicabile a tutti i datori di lavoro privati e riguarda le nuove assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time, decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.
Sono esclusi i contratti di apprendistato e lavoro domestico.
Le assunzioni incentivate sono possibili solo se:
negli ultimi 6 mesi il lavoratore ha in corso (o ha avuto) un rapporto a tempo determinato, un rapporto di co.co.co. o a progetto, un rapporto di associazione in partecipazione, un contratto intermittente, una prestazione di lavoro accessorio, una collaborazione occasionale o un contratto professionale a partita Iva,
l’assunzione non riguardi lavoratori licenziati da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore che assume;
il DURC del datore di lavoro è regolare
vige il rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, compreso il pagamento degli enti bilaterali previsti dai vari contratti.
L’esonero ha una durata di 36 mesi a partire dalla data di assunzione, e si quantifica nell’intero ammontare dei contributi INPS a carico del datore di lavoro, con un limite annuale di euro 8.060,00.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
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